(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 14 del 2 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come
modificato  dall'art.  11,  comma  8, della legge regionale 15 maggio
2002,  n.  13, con riferimento ai commi dal 17 al 21, che prevedono e
disciplinano   il   conferimento   alle  province,  a  decorrere  dal
1° luglio 2002,   di   funzioni   in  materia  d'incentivazione  alla
cooperazione sociale;
    Visto il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n.
0299/Pres.,  con  cui  e'  stato  approvato  il regolamento recante i
criteri  per  l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione
alla  cooperazione  sociale  da  parte delle province, ai sensi della
sopra  citata legge regionale n. 3/2002, art. 4, commi 17-bis, 17-ter
e 17-quater;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2002,
n.  3913, modificativa della precedente deliberazione 20 aprile 2001,
n.  1282,  con la quale e' stata soppressa la direzione regionale del
lavoro  e  della  previdenza,  della cooperazione e dell'artigianato,
sono  state  istituite,  a far data dal 1° gennaio 2003, la direzione
regionale  dell'artigianato  e  della  cooperazione  e  la  direzione
regionale del lavoro e delle professioni;
    Rilevato  che  alla  direzione regionale dell'artigianato e della
cooperazione spetta, tra l'altro, di svolgere, per mezzo del servizio
per  gli  incentivi  alla  cooperazione, attivita' di programmazione,
indirizzo  e  coordinamento delle funzioni in materia di cooperazione
sociale  attribuite  alle  autonomie locali, nonche' di provvedere al
relativo finanziamento;
    Ritenuto di procedere alla modifica del sopra citato regolamento,
sostituendo  agli articoli 2 e 7 le parole «in materia di lavoro» con
le parole «in materia di incentivazione alla cooperazione»;
    Ritenuto,  inoltre,  di  provvedere  ad un'ulteriore modifica del
predetto  regolamento,  mediante la sostituzione all'art. 4, comma 1,
delle  parole  «e'  stabilita  la  sede principale» con le parole «e'
realizzata  l'iniziativa», onde promuovere un piu' efficace e diretto
collegamento   tra   l'azione  amministrativa  delle  province  e  le
iniziative che si realizzano sul territorio di loro competenza con le
risorse finanziarie accordate dalle stesse agli enti cooperativi;
    Visto l'art. 42 dello statuto speciale;
    Su     conforme     deliberazione    della    giunta    regionale
27 febbraio 2003, n. 472;
                              Decreta:
    Sono approvate le modificazioni al «Regolamento recante i criteri
per  l'esercizio  delle  funzioni  in  materia di incentivazione alla
cooperazione  sociale  da parte delle province, ai sensi dell'art. 4,
commi  17-bis  17-ter  e  17-quater  della legge regionale n. 3/2002,
approvato  con  decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002,
n.  0299/Pres»,  di cui al testo allegato, al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 20 marzo 2003
                                TONDO